Purtroppo, ancora oggi, la prima reazione immediata di fronte alla dichiarazione “Ho un pollaio” oppure “Allevo alcune galline nel mio piccolo pollaio domestico“, equivale a stimolare nel nostro interlocutore le seguenti due domande:
Questa tematica è disciplinata dal Codice Civile (nonché, in casi di molestie acustiche e olfattive particolarmente gravi, dal Codice Penale), ma anticipiamo subito che il problema si può porre solo ed esclusivamente nel caso di cattiva gestione dell’igiene del pollaio e/o di errata valutazione del contesto in cui andare a realizzarlo nel rispetto delle normative vigenti.
La nostra speranza è che in futuro, le prime domande possano diventare:
Due sono le tipologie di molestie che possono essere dovute alla presenza di un pollaio (che poi sono le stesse tipologie che si verificano anche nel caso di altri animali domestici, a partire dai diffusissimi cani):
Dal punto di vista giuridico, la linea sottile che demarca la libertà individuale di ogni singola persona passa per un punto di equilibrio tra gli opposti interessi personali; nel caso specifico vengono a contrapporsi:
Affinché siano garantiti rapporti di buon vicinato e di corretta convivenza è fondamentale che si riesca ad individuare (e a rispettare) tale punto di equilibrio.
Per ogni tipo di immissione molesta acustica o odorigena, il Comma 1 dell’Art. 844 del Codice Civile individua nella soglia della “normale tollerabilità” il compromesso accettabile tra le opposte esigenze dei vicini di casa e condomini con la persona/famiglia che detiene il pollaio.
“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
La “normale tollerabilità” è soggettiva e la norma indica anche di avere riguardo alla specificità della condizione dei luoghi di ogni caso specifico; in tal senso, questo articolo del Codice Civile, è una “norma in bianco”, ovvero una sorta di norma paragonabile ad un “contenitore vuoto”, che rinvia ad altre sedi la definizione della “normale tollerabilità”.
Laddove la litigiosità tra vicini (o in ambito condominiale) arrivi in tribunale, i criteri a cui faranno riferimento i giudici per valutare il superamento della soglia della “normale tollerabilità” solitamente sono:
Per approfondire questa tematica (così come quella di pollaio e galline in condominio) è necessario fare riferimento al testo dell’Avv. Marianna Sala, “Gli animali domestici nel condominio dopo la riforma” (Maggioli Editore).
L’Avv. Marianna Sala, circa i criteri discretivi che possono condurre a valutare il superamento della soglia di “normale tollerabilità”, fornisce alcuni esempi riferiti alle immissioni acustiche ed evidenzia come la soglia di tollerabilità venga valutata a giudizio insindacabile dal giudice, che deve compiere una valutazione complessiva degli interessi in gioco: “Non basta accertare che le immissioni non superino i limiti fissati da norme di interesse generale, ma è necessario appurare che l’inquinamento acustico – ancorché non vietato nell’interesse della quiete pubblica – non sia intollerabile per il vicino secondo i criteri di normalità, nel rispetto del principio del “neminem laedere” e prescindendo da estremi di personale sensibilità”.
Questo esempio, oltre a mettere in luce la complessità della definizione della soglia di “normale tollerabilità” e ribadire il concetto del “neminem laedere” (non ledere l’altrui sfera giuridica), introduce una linea di demarcazione tra il profilo civilistico e il profilo penalistico nel caso di immissioni acustiche, come di seguito approfondito.
Nel caso in cui le immissioni molestie siano particolarmente gravi, si passa dall’ambito civile all’ambito penale. Si tratta dei casi in cui risulta commesso il reato di disturbo alla quiete pubblica di cui all’Art. 659 “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”:
“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro.
Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”.
Anche in tal caso i giudici faranno riferimento a parametri ben precisi per poter valutare la violazione:
In base a questi parametri, i vari casi giurisprudenziali hanno di fatto riscontrato il reato di disturbo della quiete pubblica soltanto nei casi in cui lo strepitare degli animali sia potenzialmente in grado di recare disturbo ad un numero indeterminato di persone (“plurioffensività del disturbo”), mentre non ricorre se il disturbo riguarda solo un singolo individuo o un singolo nucleo familiare.
Nel caso estremo in cui le esalazioni maleodoranti derivanti da un pollaio (o comunque dalla generica presenza di animali domestici) siano gravemente moleste, e quindi superino senza alcun dubbio la “normale soglia di tollerabilità”, si può configurare un vero e proprio reato, e quindi dall’ambito Civile si passa all’ambito Penale.
Il reato che si configura in questi casi estremi è il reato di cui all’Art. 674 “Getto pericoloso di cose” del Codice Penale:
“Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro.”
E’ una casistica estrema. La presenza di un pollaio ben curato e gestito diligentemente non provoca alcuna maleodoranza.
Nel caso però in cui un pollaio non sia sottoposto a regolari interventi di pulizia, esso potrà effettivamente risultare in condizioni tali da compromettere in primis la salute delle galline allevate, e poi certamente esalare odori tali da superare la soglia di “normale tollerabilità”.
Oltrepassando tale livello di incuria può venirsi a configurare il reato di cui all’Art. 674, ovvero relativo al maltrattamento animale e quindi, oltre alla condanna per le emissioni odorose, in questi casi si attiverebbe anche la condanna per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura di cui all’Art. 727 del Codice Penale:
“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”.
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