Sicuramente questo è l’aspetto meno entusiasmante del processo di realizzazione di un pollaio domestico – in quanto avremo da confrontarci con leggi, normative, regolamenti e burocrazia varia – ma è l’aspetto legale determinante “a priori” per poterlo poi realizzare in tutta tranquillità e nel totale rispetto delle regole e del “buon vicinato”.
Ed è tanto importante quanto, allo stesso tempo, molto poco noto, anche magari per coloro che da sempre ne hanno avuto uno e hanno accudito galline; ecco allora che in questo (lungo) articolo approfondiremo bene tutti gli aspetti della normativa che regola i pollai domestici.
Questi aspetti normativi sono gli aspetti più pratici da verificare e rispettare nell’ambito di una più ampia riflessione che prende in esame l’evoluzione del rapporto uomo-animale, l’evoluzione della giurisprudenza italiana sul tema galline-pollaio e i contenuti del “Codice Civile” e del “Codice di Procedura Civile” che disciplinano aspetti specifici inerenti il benessere animale e il diritto di coabitazione uomo-animale.
Di seguito quindi tutte le informazioni utili per sapere con certezza cosa fare per essere in regola nell’allestimento di un pollaio domestico, se si possono tenere le galline in un centro abitato e quante per uso domestico, quale deve essere la distanza dal confine con la proprietà dei vicini e quale quella minima tra il pollaio e la propria abitazione.
In primo luogo è essenziale distinguere i tre diversi ambiti normativi a cui sono soggetti i pollai domestici per autoconsumo (pollaio per uso familiare):
Un quarto ambito di cui tener sempre conto, al di là di ogni normativa, è quello che ricade sotto il grande cappello delle regole di buon vicinato e di buon senso; riteniamo che al fine della buona riuscita del nostro pollaio domestico sia un parametro fondamentale di cui tener conto, per evitare inutili stress e affinché una cosa bella come l’accudire alcune galline non si trasformi in breve tempo in un’esperienza assai spiacevole e fonte di attriti.
Sarà quindi essenziale gestire bene il nostro pollaio curando l’igiene del pollaio per la salute delle nostre galline e per il rispetto delle regole di buon vicinato.
A livello nazionale la normativa di riferimento per i pollai domestici destinati all’autoconsumo è il Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158. Nel Decreto viene in primo luogo definita “l’azienda” come “qualsiasi luogo, anche all’aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente” (indipendentemente dalla distinzione tra pollaio domestico di privati cittadini o pollaio con scopi di produzione e vendita realizzato nell’ambito di un’attività economica).
È poi all’Art. 14 comma 1, relativo all’Autocontrollo, che viene introdotta la necessità di registrazione presso il servizio veterinario dell’azienda unità sanitaria locale (Azienda USL):
Art. 14 – comma 1: “Il titolare dell’azienda di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), se non già registrato presso il servizio veterinario dell’azienda unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio.”
La terminologia “Se non già registrato” sottintende che qualora il pollaio già esistesse ma la registrazione non fosse stata fatta, sarebbe necessario farla.
Nella pratica, questa normativa si traduce nel recarsi presso il servizio veterinario dell’Azienda USL competente per il territorio e compilare il modulo di “Richiesta di registrazione per le aziende di allevamento presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali” (Art. 14 comma 1 D.Lgs 158/2006).
Nel modulo vanno semplicemente inseriti i dati anagrafici del titolare (anche semplice privato cittadino in qualità di persona fisica e non necessariamente legale rappresentante di un attività economica), l’indirizzo di ubicazione del pollaio domestico e il numero di animali che si intendono allevare per ogni specie (infatti questo stesso modulo è quanto serve non solo per galline ovaiole, ma anche per altri “animali di bassa corte” come colombi, tacchini, anatidi, conigli, nonché altre specie animali quali bovini, ovini, caprini, suini, equini, api, struzzi e altro).
Se avete in mente di realizzare un piccolo pollaio familiare composto da avicoli di specie diversa vi consigliamo la lettura del seguente articolo: Differenze di allevamento tra galline, anatre, oche, faraone e tacchini.
Nel modulo di richiesta dovrà inoltre essere indicata la finalità per la quale vogliamo realizzare un pollaio domestico, e qui dovremo dunque specificare “per autoconsumo” (qualora nel vostro caso si trattasse di una finalità diversa dall’autoconsumo, sarà necessario specificarla in dettaglio).
Alla consegna del modulo compilato, al nostro piccolo pollaio domestico verrà attribuito un codice aziendale. Nel caso di variazioni (specie in caso di incremento del numero di esemplari) è previsto che questa registrazione venga aggiornata, ai fini della comunicazione del nuovo numero (o anche nel caso dell’introduzione di nuove specie).
Tale modulo deve essere obbligatoriamente compilato anche per una sola gallina ovaiola e fino ad un massimo di 250; al di sopra di questo numero di esemplari entrano in gioco ulteriori normative in quanto si va a ricadere nei regolamenti previsti per gli stabilimenti produttivi commerciali di medie e grandi dimensioni.
Quindi, in sintesi, nel caso di pollaio in cui sono allevati o custoditi:
– fino a 250 volatili Gallus gallus: può trattarsi sia di autoconsumo sia di stabilimento produttivo di uova destinate al consumo umano e si applica il Decreto Legislativo n. 267 29 Luglio 2003, che prevede la semplice registrazione di cui sopra;
– tra 250 e 350 volatili Gallus gallus: trattasi esclusivamente di stabilimento produttivo di uova destinate al consumo umano e si applica il Decreto 26 settembre 2000, n. 339 che prevede che venga inviata apposita comunicazione al servizio veterinario;
– oltre 350 volatili Gallus gallus: trattasi esclusivamente di stabilimento produttivo di uova destinate al consumo umano e si applica il Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 che prevede che venga inviata altra specifica comunicazione contenente la dichiarazione di conformità dell’allevamento ai requisiti relativi al benessere animale ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.
La registrazione, prevista dal Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158, nasce dalla volontà e necessità del legislatore di conoscere e censire le aziende di allevamento di animali per attività di monitoraggio dello stato di salute della popolazione avicola.
Tale necessità è stata riconosciuta dal legislatore già con il vecchio, ma sempre in vigore, Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.LL.SS.) del 1934, che prevede appunto l’obbligo, per il titolare, di segnalare all’autorità sanitaria (allora il podestà, oggi il sindaco) l’attivazione degli allevamenti di animali.
Oggi il D.lgs n. 158/2006, nonché le specifiche normative in materia di anagrafe animale (D.P.R. 317/96 ed altre), riprendono questo concetto ed hanno identificato nei servizi veterinari dell’azienda unità sanitaria locale, gli uffici deputati a ricevere le richieste di registrazione per le “aziende” di allevamento, indipendentemente dalla finalità dell’allevamento stesso (animali d’affezione, autoconsumo o produzione).
I principi già presenti nella normativa nazionale sono stati confermati della nuova normativa europea in materia di sicurezza alimentare, il cosiddetto “pacchetto igiene”; infatti le aziende di allevamento di animali produttori di alimenti per l’uomo vengono definite dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004, “imprese alimentari di produzione primaria”, e come tali, sono soggette all’obbligo di registrazione presso i servizi veterinari delle ASP (autorità competente) ai sensi dell’art. 6 di detto Regolamento.
Ad esempio, nel caso di diffusione di aviaria (o altro) sarà importante essere registrati e poter così essere sottoposti all’eventuale controllo veterinario.
In mancanza di registrazione e in assenza quindi dell’attribuzione del codice aziendale, gli animali non possono essere introdotti nell’azienda; gli stessi consorzi agrari in fase di acquisto vi chiederanno il codice aziendale (senza il quale non potranno cedervi alcun animale).
Il codice aziendale è inoltre richiesto in caso di necessità di somministrazione e acquisizione di farmaci.
I titolari di aziende di allevamento che non abbiano provveduto a registrare la propria azienda al Servizio Veterinario sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da un minimo di 5.164 € a un massimo di 30.987 € (art. 14, comma 1 e art. 32 del D.Lgs n. 158/2006).
Inoltre, in relazione alla tipologia di allevamento ed alle specie animali allevate, potranno essere applicate sanzioni specifiche e/o provvedimenti di sequestro sanitario degli animali presenti.
A differenza della normativa nazionale, che, come abbiamo appena visto nel paragrafo precedente, disciplina il monitoraggio dello stato di salute della popolazione animale, la normativa relativa alla salute umana è disciplinata a livello locale dai Comuni (nello specifico dal Sindaco, in quanto primo responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio, quale primus inter pares).
È quindi responsabilità e competenza dei Comuni regolamentare anche questo aspetto legato all’inserimento e allevamento di animali da cortile (o da affezione) comprese quindi anche le galline del nostro pollaio domestico.
Se i Comuni in Italia sono circa 8.000 è quindi presto detto che circa 8.000 sono i diversi “Regolamenti di igiene e sanità pubblica” approvati con Deliberazione della Giunta Comunale; laddove la materia non sia disciplinata con apposito “Regolamento di igiene e sanità pubblica” è spesso disciplinata nei “Regolamenti edilizi”, in appositi articoli dedicati all’igiene e sanità pubblica.
Le soglie di regolamentazione di ogni Comune possono quindi essere diverse e diversamente restrittive, fino addirittura a vietare la realizzazione di pollai domestici sul proprio territorio.
È quindi sempre necessario verificare quale sia il regolamento comunale del proprio territorio di appartenenza, prendendo contatto con gli Uffici Comunali preposti.
Di seguito un esempio abbastanza standard di regolamento, ma sicuramente non valido ovunque (teniamo sempre presente che potrebbe esserci anche il divieto assoluto):
“L’ubicazione dei nuovi allevamenti deve essere conforme ai punti seguenti:
a) Non sono ammessi allevamenti entro il centro urbano, sobborghi e zone periferiche comunque edificabili previste dal PRG, né nelle frazioni del Comune e relative zone di espansione, nei nuclei abitati posti anche in zone agricole e comunque all’interno delle zone indicate nel PRG vigente.
b) L’apertura di allevamenti e ricoveri di animali di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli previsti dal comma seguente, è consentito nelle località situate al di fuori delle zone contemplate dal precedente comma e comunque a distanza non inferiore a m 1000 dai confini esterni delle zone edificabili del centro urbano, dalla fascia urbanizzata litoranea e di tutta la sua periferia, indicate nel PRG; a m 250 per le frazioni e i nuclei abitati del forese e deve essere osservata la distanza di al
meno m 30 dalle strade pubbliche e a m 100 da abitazioni di terzi.
c) L’apertura di allevamenti suinicoli ed avicoli che producono liquame è consentita nelle località situate al di fuori delle zone contemplate nel precedente comma e comunque a distanza non inferiore a m 2000 dai confini esterni delle zone edificabili del centro urbano, dalla fascia urbanizzata litoranea e di tutta la sua periferia indicate nel PRG; a m 500 per le frazioni e i nuclei abitati del forese e deve essere osservata la distanza di almeno m 50 dalle strade pubbliche e m 200 da abitazioni di terzi.
d) I nuovi allevamenti e il trasferimento di allevamenti esistenti, devono rispettare la distanza minima di m 1000 dalle zone soggette a tutela ambientale, dalle zone umide, dalle zone pinetate e dalle zone soggette ad erosione marina di cui alle tavole del PRG vigente.
e) I recinti all’aperto e i ricoveri per animali devono essere dislocati al di fuori delle aree urbanizzate, lontano dall’abitazione e ubicati ad una distanza non inferiore a 10 m dalle abitazioni vicinali. E’ ammesso un numero di capi limitato all’uso familiare.”
L’indicazione relativa ai pollai (aerati e mantenuti puliti) che devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate e all’interno dei quali sarà ammesso solo un numero di capi limitato all’uso familiare e distanti dalle abitazioni vicine almeno 10 metri, è abbastanza diffusa.
Laddove le regole previste dal Comune territorialmente competente non siano rispettate (ad esempio a seguito di semplice segnalazione alla Polizia Municipale), potrebbe essere emessa ordinanza di smantellamento e rimozione del pollaio.
Laddove non ci sia una regola specifica emanata dal Comune territorialmente competente, il pollaio è realizzabile nell’assoluto rispetto delle regole di buon vicinato e di buon senso e, anche in tal caso, qualora queste non fossero rispettate, un’ordinanza del Sindaco (anche eventualmente supportata e corredata da un parere dell’Azienda USL), potrebbe imporne lo smantellamento e la rimozione.
Ci dobbiamo in tal senso comportare con la stessa accortezza e rispetto che risulterebbe necessaria in un condominio in assenza di uno specifico articolo sul regolamento condominiale… e magari donare via via qualche uovo fresco delle nostre galline ai vicini!
Sicuramente, nel caso in cui si realizzi un piccolo pollaio domestico per autoconsumo, sia esso autocostruito o acquistato sul mercato, non è necessaria alcuna pratica edilizia.
Il problema si pone solo nel caso in cui si voglia procedere alla realizzazione di basamenti in cemento e di strutture chiuse in muratura.
Se possibile, dunque, meglio evitare la realizzazione di opere murarie preferendo la realizzazione di strutture semplici, il più possibile facilmente manutenibili e semplici da spostare; in tal senso, potrebbe essere una buona idea quella di utilizzare un carro di legno o vecchi automezzi su ruote “riciclati in modo creativo” (così fu fatto ad esempio nel pollaio del West Sussex, in cui, nel 2012, fu incredibilmente ritrovata il primo modello di auto Mini prodotta dalla casa automobilistica!).
Vedi a tal proposito l’articolo dedicato a come realizzare un pollaio fai da te.
Qui sotto altri esempi di pollai domestici ricavati in auto d’epoca… più o meno ben conservate! 🙂
Qualora si voglia comunque procedere alla realizzazione di una struttura in muratura (ad esempio per utilizzarla anche come ricovero di strumenti, attrezzature varie per il giardino, mangimi o altro), è necessario prendere visione del Regolamento Edilizio comunale e capire se l’intervento che si vuole realizzare può ricadere nelle attività di “Edilizia libera”, per la quale basta una semplice Comunicazione inizio lavori (CIL) o Comunicazione asseverata da un tecnico abilitato (CILA), oppure in altre situazioni normative, per cui può essere necessario un titolo abilitativo come la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), la Dichiarazione Inizio Attività (DIA) o il Permesso di Costruire (PdC).
Dunque, in caso di pollaio domestico in muratura, è assolutamente consigliato informarsi attentamente sul titolo abilitativo adeguato, per non rischiare di incorrere in un abuso edilizio, seppur inconsapevolmente.
NB: Prima di procedere a qualsiasi tipo di realizzazione, e dunque prima di scegliere se farlo in muratura, legno, ferro o plastica, ci sono delle cose che dovreste valutare attentamente, soprattutto per il benessere delle future inquiline, e dunque vi consigliamo caldamente la lettura del seguente articolo: Pollaio: pro e contro di farlo in muratura, legno, metallo o plastica.
Laddove non vi sia un esplicito regolamento, è di primaria importanza verificare il livello di accettabilità del nostro pollaio da parte del nostro vicinato.
Sicuramente andranno fatte valutazioni sia sulle emissioni odorigene (che comunque nel caso di un pollaio con un numero minimo di esemplari e ben manutenuto sono pressoché nulle: vedere L’igiene del pollaio per la salute delle nostre galline), che su quelle acustiche (l’eventuale presenza di un gallo in ambito urbano potrebbe non essere ben accetta e indurre i vicini a segnalare il disturbo alla Polizia Municipale), nonché su un problema spesso sottovalutato ma molto delicato, ovvero il richiamo di piccioni, tortore e altri volatili nei pressi del pollaio (per cui potrà essere necessario predisporre apposite voliere ben inserite nel contesto urbano anche da un punto di vista dell’impatto visivo).
Insomma, come in tutte le cose della vita quotidiana, il criterio di riferimento dovrebbe essere il seguente: “la nostra libertà di realizzare un pollaio domestico finisce dove intacca la libertà dei nostri vicini (che non devono subire odori, rumori o invasioni di piccioni)“.
Tutte le situazioni di potenziale disturbo e danno ad altri è quindi bene che siano valutate ed accuratamente evitate.
Potrebbe non essere una brutta idea prendere contatti con i propri vicini descrivendo l’idea del pollaio e cercare di coinvolgerli nel vostro progetto, prendendo in primo luogo accordi preventivi sull’eventualità di rinunciare al progetto qualora si manifestassero forme di disturbo non previste e/o inaccettabili.
Questo accordo preventivo è a nostro avviso determinante; rassicurerà il vicinato e stabilirà un criterio di comportamento da seguire “in caso di emergenza”.
Possiamo dare diretta testimonianza di un nostro piccolo pollaio domestico (con soli due esemplari di galline ovaiole ruspanti) realizzato in pieno centro urbano, in uno spazio idoneo all’interno di un piccolo giardino e gestito in modo tale da avere “impatto zero” sul vicinato e sul quartiere.
Anzi, in alcuni casi, si è addirittura rivelato un felice richiamo per i bimbi, che incuriositi dalla presenza dello “strano animale”, ci hanno chiesto se era possibile andare a vedere le galline e le uova; alla fine, poter interagire con delle galline è una cosa che incuriosisce un po’ tutti, e sono tantissime le persone che si appassionano ad osservare i comportamenti buffi e inattesi di questi animali da cortile, dall’insospettata intelligenza e affettività.
Ultimissimo consiglio: non dimenticate mai, di tanto in tanto, di riempire un panierino d’uova da donare ai vicini… sarà molto apprezzato e il livello di tolleranza salirà sicuramente! 🙂
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